Questo sito è l'archivio del programma LLP 2007-2013.
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DOMANDE FREQUENTI

Partenariati
Domande frequenti sui Partenariati scolastici Comenius


 
FORMARE IL PARTENARIATO

Quali paesi possono partecipare ad un Partenariato Comenius?
Un partenariato scolastico Comenius può essere costituito da una scuola italiana insieme a istituti dei paesi partecipanti al programma LLP, che sono:
i 27 Stati membri dell’Unione Europea, a cui si aggiungono i paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e la Turchia.
A partire dal 2011 partecipano a pieno titolo anche gli istituti della Croazia e della Confederazione Svizzera. Per maggiori informazioni in merito alla partecipazione di nuovi paesi, si invita a consultare regolarmente il sito dell’Agenzia nazionale e a iscriversi alla Newsletter LLP per ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Qual è il numero minimo di partner per l’approvazione di un partenariato Comenius?
La condizione necessaria affinché un partenariato multilaterale Comenius venga approvato è che almeno 3 istituti di 3 Paesi diversi ricevano l’approvazione da parte della propria Agenzia Nazionale. In caso contrario, il partenariato non potrà essere approvato. Si consiglia di inserire un numero superiore di partner, ad esempio 4 o 5 istituti di altrettanti Paesi.
I partenariati_bilaterali Comenius prevedono il coinvolgimento solo di 2 istituti di 2 Paesi diversi ed è necessario che entrambi ricevano l’approvazione dalla propria Agenzia Nazionale.
È possibile inserire più istituti italiani nello stesso partenariato multilaterale?
Per il momento l'Agenzia italiana non ha stabilito nessun criterio nazionale sul numero degli istituti italiani presenti nello stesso partenariato. Tuttavia, consigliamo la partecipazione al massimo di due istituti italiani, se la loro presenza risulta necessaria per la buona realizzazione del partenariato. Si raccomanda comunque di assicurare un partenariato equilibrato tra i Paesi partecipanti.

Come si presenta la candidatura per un partenariato?
Alla prossima scadenza del 21 febbraio 2013 gli istituti coordinatori italiani che intendono presentare la domanda per un partenariato scolastico Comenius devono compilare il modulo elettronico (e-form), scaricabile dalla sezione Moduli del sito, dove sono dettagliate anche le modalità di partecipazione.

Lo stesso istituto può presentare più di una candidatura per un partenariato Comenius?
No. Nel 2013 ogni istituto potrà presentare soltanto una candidatura di partenariato multilaterale e una candidatura di partenariato bilaterale, indipendentemente dal ruolo (coordinatore o partner) svolto all’interno del partenariato. Il Dirigente scolastico, oltre al modulo di candidatura, dovrà firmare una dichiarazione nella quale, sotto la propria responsabilità, conferma che il proprio istituto ha presentato una singola candidatura per partenariato multilaterale o bilaterale, alla scadenza del 21/02/2013.
È possibile presentare contemporaneamente una candidatura per un partenariato multilaterale e una per un partenariato bilaterale.

È possibile inserirsi in un partenariato in corso?
No, non è possibile per gli istituti fare domanda di inserimento in partenariati Comenius già in corso.


LE MOBILITA'

Cosa si intende per numero di mobilità?
Per numero di mobilità si intende il numero delle persone (staff e/o alunni) che si spostano all’estero verso i partner autorizzati, nell'arco dei due anni di attività.

Nel compilare la tabella di mobilità del modulo di candidatura devo inserire solo le mobilità del mio istituto dall’Italia verso i partner?
No, la tabella delle mobilità deve prevedere tutte le mobilità all'estero che tutti i partner coinvolti nel partenariato svolgeranno nel corso dei due anni.

Nella richiesta di finanziamento devo indicare anche le mobilità dei miei partner?
Attenzione: per richiedere il contributo finanziario devono essere conteggiate solo le mobilità all’estero del proprio istituto.
Nella Sezione H - requested EU funding devono però essere indicate le richieste di contributo finanziario di ogni istituto partecipante al partenariato.

Quando si parla di mobilità si intende solo e sempre la mobilità transnazionale?
Sì, la mobilità all'estero di persone della scuola (staff e/o alunni).

Un beneficiario di un partenariato multilaterale che ha due partner in due stati limitrofi organizza il viaggio in modo tale da visitare con lo stesso gruppo di persone entrambi i partner senza fare ritorno in Italia tra una mobilità e l’altra. Le mobilità presso i due partner sono ammissibili?
No, se due o più paesi partner sono visitati durante un singolo viaggio si deve considerare una sola mobilità per persona. Ad esempio: il viaggio di una persona che si muove dall’Italia alla Francia e dalla Francia al Belgio si deve essere conteggiata come una sola mobilità.

Le mobilità presso i partner dei due progetti sono ammissibili?
Nei partenariati multilaterali si possono organizzare mobilità all'estero degli alunni?
Sì, anche se nei partenariati multilaterali la mobilità degli alunni non è obbligatoria, a differenza dei partenariati bilaterali. Qualora venga deciso di coinvolgere gli alunni nelle mobilità, non ci sono regole relative al numero e all’età degli alunni che partecipano ai singoli incontri, dipende dalle decisioni prese dalla scuola insieme ai partner e alle famiglie.

Nei partenariati bilaterali con scambio di 20 alunni è possibile spostare ad es. 10 alunni il primo anno e 10 alunni nel secondo anno?
No, non è possibile dividere il numero degli alunni. Lo scambio di classi dell’istituto candidato deve prevedere la mobilità all’estero di almeno 20 alunni in un unico scambio.

Come deve essere considerato il personale impegnato nella mobilità del progetto? in servizio, in formazione o altro?
Non esiste una normativa specifica risolutiva di questo problema, soprattutto nei casi in cui il docente non ha funzione di “accompagnatore” degli alunni e svolge la mobilità da solo o con altri docenti. Tuttavia è auspicabile non solo che il progetto sia approvato dal Collegio dei docenti e inserito nel POF della scuola ma anche che il Collegio dei docenti preveda e disciplini in modo chiaro e trasparente tutti gli aspetti che derivano dalla partecipazione ad un progetto comunitario, quali ad esempio il trattamento del personale nei giorni in cui si svolge la mobilità .
Nei partenariati bilaterali la durata minima di 10 giorni è comprensiva dei giorni di viaggio? Si, ma è importante che i giorni di viaggio siano inclusi nell’attestato rilasciato dall’istituto ospitante.

EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE

Il contributo accordato serve a coprire i soli costi per le mobilità all’estero?
No, il contributo, anche se calcolato sul N° di mobilità transnazionali, serve a coprire sia i costi delle mobilità all’estero che i costi delle attività necessarie per la realizzazione del progetto (preparazione linguistica, traduzioni, costi amministrativi, visite a musei…..)

Come viene erogata la sovvenzione?
L’Agenzia Nazionale LLP, dopo la stipula dell’accordo con la Commissione europea, provvederà a rendere disponibile sul proprio sito l’Accordo finanziario che sarà stipulato con l’Istituto (il Beneficiario).
Il Beneficiario dovrà stampare l’accordo in duplice copia, compilarlo, timbrarlo e firmarlo (il rappresentante legale) e inviarlo all’Agenzia LLP.

E i tempi di pagamento?
Se l’Agenzia Nazionale LLP al momento del ricevimento dell’accordo del Beneficiario ha già ricevuto i fondi comunitari, provvederà al pagamento di un anticipo dell’80% della sovvenzione accordata, entro 45 giorni dalla firma dell'accordo da parte dell'Agenzia LLP. La firma corrisponde all'accettazione dell'accordo nei suoi elementi formali (duplice copia, compilazione corretta dei dati bancari, firma del rappresentante legale).
La restante parte (20%) sarà pagata solo al termine delle attività a seguito della presentazione dei documenti finali che sono richiesti nell’accordo. L'Agenzia LLP ha 45 giorni di tempo per approvare o meno i documenti finali richiesti dall'accordo. Questo periodo può essere sospeso nel caso sia necessario richiedere altri documenti a supporto. Il beneficiario avrà 30 giorni di tempo per inviare all'Agenzia LLP quanto richiesto. Entro 45 giorni dall'approvazione dei documenti finali l'Agenzia LLP emetterà l'ordine di pagamento del saldo o la richiesta di rimborso.

E se l’Agenzia Nazionale non ha ancora ricevuto i fondi dalla Commissione europea?
In questo caso il pagamento dell’anticipo sarà fatto entro 45 giorni dal ricevimento dei fondi comunitari

Devo conservare le ricevute dei costi di alloggio e vitto sostenuti all’estero durante la realizzazione delle mobilità presso i partner?
Non per la rendicontazione finale all’Agenzia Nazionale, perché il contributo accordato è forfetario; tuttavia la loro conservazione può essere richiesta dall’amministrazione della scuola.

Quali documenti devo conservare per dimostrare la realizzazione delle mobilità transnazionali?
I documenti del viaggio (carte di imbarco) e gli attestati di partecipazione rilasciati dai partner

ALTRE DOMANDE

Nei partenariati bilaterali è obbligatorio prevedere il corso di 20 ore nella lingua del partner, qualora non faccia parte del corso di studi degli alunni che partecipano allo scambio?
No, non è obbligatorio effettuare il corso ma è consigliato per favorire l’apprendimento di lingue meno insegnate.
No, se i partner di progetti diversi sono visitati durante un solo viaggio si deve considerare una sola mobilità per persona. Ad esempio: il viaggio di una persona che si muove dall’Italia alla Francia e lavora presso i partner francesi dei due progetti deve essere conteggiata come una sola mobilità.

Come devono essere considerate eventuali mobilità in Italia?
Le mobilità in Italia non sono da conteggiare tra le mobilità valide ai fini della richiesta del contributo finanziario (queste ultime infatti devono necessariamente svolgersi all’estero presso istituti partner approvati). Le mobilità in Italia sono pertanto da considerarsi parte delle “attività locali” previste dal partenariato.

E’ necessario effettuare le mobilità in una volta sola?
No. Le mobilità si possono svolgere nell’arco dei due anni, nei tempi che si reputano più opportuni per la realizzazione delle attività. Soltanto nel caso di partenariati bilaterali Comenius, deve essere rispettato il numero minimo obbligatorio di alunni che effettuano la mobilità in un unico scambio di classi.