Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012, il "Regolamento n. 966/2012 del 25 ottobre 2012" che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione è entrato ufficialmente in vigore il 27 ottobre 2012.
"Il nuovo regolamento introduce importanti miglioramenti per tutti i beneficiari dei fondi europei. Siamo riusciti a ridurre gli oneri amministrativi per i destinatari dei fondi dell'Unione, il che significa un accesso più facile e tempi più brevi per i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE. Le nuove regole aprono la strada a un uso più efficace delle risorse dell’UE. Ciò è importante per ogni cittadino europeo, poiché in tempi di crisi il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante per promuovere la crescita e l'occupazione. Rendere più facile l’acceso ai fondi e accrescere la responsabilità di chi li gestisce è uno dei compiti principali del mio mandato.” È quanto ha dichiarato Janusz Lewandowski, Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario grazie alla semplificazione delle procedure le istituzioni scolastiche, gli istituti universitari, le Ong, gli studenti, gli enti pubblici e altri destinatari potranno accedere in modo più semplice ai fondi dell’Ue. La nuova normativa mira anche a rafforzare la trasparenza e a responsabilizzare maggiormente tutti coloro che gestiscono i fondi dell’Ue; prevede nuove possibilità per utilizzare importi fissi e tassi forfettari per somme di minor entità, elimina l’obbligo di fornire le stesse informazioni ogni volta che si richiedano i fondi e introduce la possibilità di presentare le domane online, oltre a molte altre novità.
Per quanto riguarda il Programma LLP il nuovo regolamento finanziario è applicabile a partire dal 1 gennaio 2013.
Le novità principali da segnalare per gli accordi finanziari LLP firmati a partire dal 1 gennaio 2013 (relativi alla Call 2012 che alla Call 2013) sono le seguenti:
- l’Agenzia Nazionale dovrà effettuare il pagamento del pre-finanziamento entro 30 giorni e non più entro 45 giorni (tale novità riguarda tutte le azioni LLP);
- l’Agenzia Nazionale avrà 60 giorni a disposizione per l’approvazione del rapporto finale e per il pagamento del saldo finale e non più 90 giorni (tutte le azioni LLP con le esclusioni dei Partenariati Comenius Regio e dei Partenariati Multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione Leonardo);
- l’Agenzia Nazionale dovrà effettuare il pagamento del saldo finale e l’approvazione del rapporto finale entro 90 giorni (Partenariato Comenius Regio e Partenariati Multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione Leonardo).
In base a quanto previsto dal nuovo regolamento, inoltre, gli accordi finanziari devono entrare in vigore, e quindi devono essere firmati da entrambi le parti, entro 3 mesi dalla data della lettera di notifica di assegnazione del contributo. Pertanto, al fine di rispettare questa nuova regola, tutti i beneficiari devono inviare l’accordo firmato all’Agenzia Nazionale tassativamente entro 30 giorni dalla data di disponibilità dell’accordo.
Nel caso in cui l’Agenzia Nazionale non riceva l’accordo entro 30 giorni provvederà ad emettere formale sollecito d’invio prima di decidere se revocare il contributo.
Importanti novità riguardano anche le fidejussioni bancarie
Infatti per accordi di importo inferiore a € 60.000, l’Agenzia Nazionale non dovrà più richiedere fideiussione bancaria a copertura dei fondi erogati ad enti privati e non dovrà più valutare la capacità finanziaria.
Le regole per gli accordi inferiori a € 60.000 saranno applicate ad ogni accordo separatamente, quindi nel caso in cui la stessa organizzazione abbia stipulato più accordi, ma ognuno inferiore a € 60.000, l’Agenzia Nazionale applicherà le suddette regole. Tuttavia nel caso di dubbi riguardo la capacità finanziaria e operativa di un candidato – indipendentemente dall’importo dell’accordo – l’Agenzia Nazionale al fine di fare ulteriori accertamenti potrà richiedere qualsiasi appropriato documento al futuro potenziale beneficiario.
Mentre per quanto riguarda gli accordi superiori a € 60.000, se il candidato non rientra nella tipologia di organizzazioni previste dall’art. B.71 dell’allegato alla decisione che istituisce il Programma LLP , l’Agenzia Nazionale, prima di emettere l’accordo, ha l’obbligo di verificare formalmente la capacità finanziaria, sulle base dei criteri di selezioni preannunciati nella Guida del candidato e nella relativa Call.